Qualcuno dovrebbe chiarire al Presidente della regione Sicilia, ed al capo della locale Procura della Repubblica competente per territorio, che l’adozione dell’ordinanza con la quale il Presidente ha preteso vietare, ossia interdire, l’accesso agli “uffici pubblici” per i non detentori di certificato cosiddetto verde, costituisce condotta suscettibile di integrare il reato di usurpazione di pubbliche funzioni previsto e punito dall’art. 347 cp. Il reato in questione si consuma allorquando chiunque, anche un pubblico ufficiale, esercita arbitrariamente una funzione diversa da quella che gli compete e che non gli compete affatto. Orbene, il governatore della Sicilia, a mezzo ordinanza, può esercitare funzioni proprie del Parlamento o della magistratura in forma assolutistica, quale novello imperatore? Nel caso di specie possono ravvisarsi anche gli estremi del più grave reato previsto dall’art. 287 cp. Il Presidente della regione Sicilia, sebbene sovraintenda un’ente a statuto speciale, è pur sempre un’autorità amministrativa e non è dotato di funzioni legislative in materie su cui vige la più assoluta riserva di legge e di giurisdizione. VIETARE AD UN CITTADINO ITALIANO DI ACCEDERE A PUBBLICI UFFICI COSTITUISCE UNA VERA E PROPRIA INTERDIZIONE DALL’ESERCIZIO DEI RELATIVI DIRITTI. Al Musumeci sfugge che si accede ad un pubblico ufficio ( Anagrafe, Tributi, Previdenza, Giustizia, ASL etc) giammai per amenità o ragioni oziose, ma per ivi esercitare diritti fondamentali previsti e tutelati dalla Costituzione e dal diritto comunitario e sovranazionale. La soppressione o la limitazione di tali diritti è presidiata, nel nostro ordinamento costituzionale, da riserva di legge: questo significa che giammai è consentito ad un’autorità amministrativa ( quale è pur sempre il presidente di una regione – seppure a statuto speciale) arrogarsi del potere politico, ossia della funzione legislativa di emanare ordinanze aventi la pretesa di limitare libertà assolute ed incoercibili. Al capo di una Regione giammai è dato adottare provvedimenti che incidono su materie che riguardano l’esercizio di diritti fondamentali incomprimibili e su cui vige la riserva di legge assoluta. Neppure è dato al Presidente della regione Sicilia arrogarsi la prerogativa, in pieno trance pandemico ferragostano, di imporre ai siciliani surrettiziamente l’obbligo vaccinale. Tale fondamentale prerogativa è inibita al Musumeci per due ragioni, tanto ovvie quanto imprescindibili: 1) l’articolo 32 della Costituzione è chiaro: un qualsivoglia trattamento sanitario, anche il tampone, può essere imposto come obbligatorio, ma solo per legge dello Stato; 2) i vaccini anti covid sono sieri sperimentali, di cui è stata autorizzata la somministrazione solo in via emergenziale non essendovi certezza di efficacia e sicurezza del farmaco. Non ricorrono le condizioni per poterne sancire l’obbligatorietà. E non ci si ostini sul punto ad affermare il falso o a negare il vero: allo stato si pretende ancora che i cittadini si sottopongano alla somministrazione di tali farmaci nel mentre di tutti possibili effetti collaterali di tale folle ordalia nessuno si assume la conseguente responsabilità. A tale responsabilità, infatti, tuttora si sottraggono non solo il Governo che tanto li raccomanda, ma anche le case farmaceutiche che li commercializzano e gli operatori sanitari che li inoculano. Se si trattasse di farmaci sicuri ed efficaci per quale ragione, prima della somministrazione, dovrebbe essere richiesta la sottoscrizione di un del tutto inconsueto consenso informato? Con tutti i possibili effetti collaterali che possono derivare dalla assunzione di farmaci, quando accade che un medico che prescrive un farmaco, oppure un farmacista che lo commercializza, pretenda la sottoscrizione del consenso informato da parte del paziente destinato ad assumerlo ? Chi mangerebbe una pizza, previa sottoscrizione del consenso informato che esonera i pizzaioli, con lo scudo penale, dalle possibili conseguenze degli eventuali effetti nocivi derivanti dall’assunzione dell’alimento?
Sotto il profilo giuridico la vicenda Musumeci è particolarmente grave mentre le reazioni non possono apprezzarsi serie: vero è che neppure in forma tanto surrettizia, il capo della regione Sicilia, a mezzo mera ordinanza presidenziale, avrebbe preteso usurpare una funzione legislativa di cui non può considerarsi dotata neppure l’assemblea dal medesimo presieduta. Il governatore della Sicilia, ha, di fatto, imposto l’obbligo vaccinale mediante comminatoria, ai siciliani non vaccinati e giammai ai delinquenti – di gravissime interdizioni che l’ordinamento riserva soltanto agli autori di illeciti penali, riconosciuti colpevoli solo all’esito di celebrazione di regolari processi. Il provvedimento di Musumeci, peraltro, si prefigge il perseguimento di inequivoche finalità discriminatorie nei confronti di tutti coloro che avessero scelto liberamente di non sottoporsi alla somministrazioni di tali farmaci – mediante l’adozione di misura ricattatoria, e quindi sanzionatoria giammai conforme al regolamento comunitario che aveva concepito, invece, il green pass con finalità diverse, ossia per agevolare il diritto alla libera circolazione nel territorio dell’unione e giammai per introdurre sanzioni o discriminazioni in danno di alcuno. In conclusione va riconosciuto che il provvedimento del Musumeci, sotto il profilo della tenuta giuridica, rappresenta un capolavoro metafisico in quanto raggiunge la vetta del nulla assoluto, facendo in tal modo serrata concorrenza ai dpcm di contiana memoria. Vero è che, nel frattempo, l’esecuzione dell’ordinanza è stata sospesa in attesa del parere del garante, altro soggetto privo di qualsivoglia attribuzione istituzionale a partecipare ad un processo legislativo destinato ad incidere in materia di diritti fondamentali. Ogni eventuale ravvedimento operoso, però, attenua la responsabilità giammai la esclude.
Carmine Ippolito
