A pochi mesi dall’insediamento del Csm, un membro si è dimesso dall’autorevole consesso ed altri quattro se ne sono autosospesi.
Il potere giudiziario è travolto da una questione morale che, inesorabile come un cancro, pervade l’intero ordine senza lasciarne immune neppure l’organo di autogoverno. Le cause non sono contingenti ma profonde, strutturali, di sistema. E non si esauriscono nella crisi etica che contrassegna il presente determinando inevitabili ricadute in ogni anfratto della vita civile.
Le correnti interne alla magistratura si rivelano non soltanto contigue ai partiti politici ma, nel loro concreto funzionamento, devono riconoscersi assimilabili alla degenerazione consociativa che questi ultimi hanno da tempo già registrato.
Come i partiti, le correnti sono associazioni di magistrati accomunati da una visione di parte e dal perseguimento di scopi conseguenti. Vero è che le correnti, in cui è divisa la magistratura, rappresentano la trasposizione dell’equivalente dei partiti nell’ambito delle dinamiche interne della vita nell’ordine giudiziario. La vicenda del magistrato capocorrente, indagato per corruzione dalla Procura di Perugia, ha fatto emergere quello che tutti già sapevano, ma rifiutavano di ammettere apertamente: le nomine ai vertici degli uffici giudiziari sono affidate a logiche di spartizione consociativa tra correnti, operate mediante il ricorso a criteri mutuati da quel retaggio della prima Repubblica passato alla storia come “Manuale Cencelli”.
La questione è grave, ma -parafrasando Flaiano- la reazione non è seria: coloro che gridano allo scandalo, risultano ispirati da un concentrato di ipocrisia. Craxi – l’ultimo statista d’Italia – almeno avrebbe affermato: chi non ha peccato scagli la prima pietra!
Oggi sembra inutile aspirare a tanto.
Eppure nessuno può disconoscere che la spartizione correntizia delle nomine mina alle fondamenta le prerogative di autonomia e indipendenza consustanziali allo svolgimento della funzione giudiziaria. I designati, soprattutto ai vertici degli uffici giudiziari ritenuti politicamente strategici, versano infatti in una condizione di subalternità rispetto ai capi bastone cui risultano obbligati per il conferimento e la successiva preservazione dell’incarico. Nessuno potrebbe affermare, infatti, che per i magistrati – che aspirano a conseguire tali delicati incarichi – possano rivelarsi bastevoli titoli, meriti ed anzianità. L’esistenza stessa delle correnti alimenta e favorisce, peraltro, l’intensità dei rapporti intercorrenti tra gli esponenti apicali delle stesse e le segreterie dei partiti politici, o delle loro correnti interne. Dalle intese con le segreterie dei partiti promanano, infatti, anche i conferimenti degli incarichi ministeriali. Tali incarichi pure vengono generosamente elargiti ai magistrati dal potere politico, e l’organo di autogoverno e autodisciplina, mediante la successiva provvisoria messa fuori ruolo, ne ratifica come legittimo il trasferimento di funzioni che suggella una incestuosa commistione tra poteri che dovrebbero restare invece ben separati e distinti. Sarebbe un insulto al buon senso non riconoscere che anche tale dinamica inficia la tanto predicata autonomia non solo dei magistrati beneficiari degli incarichi, ma anche di coloro che, aspirando ad analogo beneficio, si rivelano proclivi ad allinearsi nel delicato svolgimento della funzione giurisdizionale ai desiderata dei politici e dei faccendieri di turno.
Gli uffici direttivi delle procure poi -sopra ogni altro- sono apparati politicamente strategici: controllarne i vertici significa governare uno dei gangli vitali di una nazione. Mediante il loro controllo è possibile indirizzare le indagini su fatti e possibili autori, così come è facile insabbiare le inchieste. Un procuratore capo, nominato all’esito dell’accordo tra capi bastone, non verserà mai nelle condizioni per essere autonomo e imparziale.
Va anche finalmente affermato che non è dato scorgere il contributo alla crescita del confronto politico o culturale che sarebbe derivato al paese dal pluralismo interno alla magistratura. E neppure è dato comprendere le basi concettuali su cui fonda la presupposta pretesa di affidare la crescita del confronto culturale della nazione ai magistrati che ad altra opera dovrebbero essere indefessamente dediti.
Dall’esistenza delle correnti in magistratura non risultano pervenuti ancora i concreti benefici derivati. Risultano, al contrario, riscontrabili ogni forma di degenerazioni consociative di cui i casi oggetti di cronaca rappresentano soltanto l’ultima di una interminabile serie di deplorevoli manifestazioni.
L’articolo 98 c.3 della Costituzione prevede limitazioni, per alcune particolari categorie di cittadini, di iscriversi ai partiti politici. Tra queste categorie, oltre ai militari in servizio e funzionari di polizia, figurano anche i magistrati. Si tratta di limitazioni previste dal legislatore costituente senza alcun fondamento ideologico, ma al solo scopo di preservare i cittadini che svolgono una funzione “istituzionalmente imparziale” da contaminazioni di natura politica derivanti dall’adesione ad ogni sorta di fazioni portatrici di una visione di parte.
E’ giunto il momento di esigere la tempestiva adozione di analoghe rigide limitazioni anche alle fazioni interne alla magistratura. L’esistenza di queste ultime contraddice in se stessa l’imparzialità dell’ordine giudiziario, e ne determina la conseguente verticale caduta di legittimazione, contravvenendo ai principi basilari dello stato di diritto e della divisione dei poteri. Il silenzio del Capo dello Stato, supremo garante dell’ordine costituzionale e supremo vertice della magistratura, è imbarazzante. Gli effetti dissolutivi del senso dello stato determinati da prassi che sottendono una concezione smaccatamente privatistica delle istituzioni sono tangibili, ed alimentano prospettive funeste sul futuro del paese che esigono la tempestiva adozione di tutte le ineluttabili misure conseguenti.
Carmine Ippolito