Magistratura, pericoli e referendum.

Stando al Fronte del No, la separazione delle carriere tra giudici e
pubblici ministeri  espone a rischio la cultura della giurisdizione
dei pubblici ministeri, il potere della magistratura, la tenuta della democrazia.

Sono fondati i pericoli paventati ?

In ordine sparso:

1) sorvolo sui paventati pericoli per la
giurisdizione. Ogni volta che sento un pubblico ministero lamentare
pericoli per la cultura della giurisdizione, volgo lo sguardo a quello
che accade nella prassi, e mi convinco che è nato un nuovo genere
letterario.

2) Sul paventato indebolimento dei poteri dei giudici, va
opportunamente obbiettato che il dominio del diritto è stato
storicamente oggetto di costante conflitto tra legislatori e giudici.
L’espansione però del potere dei giudici, nell’Italia repubblicana,
deve riconoscersi insuscettibile di qualsiasi compromissione.
L’espansione del potere della magistratura, dal dopoguerra in poi, è stata
favorita da precise scelte politico legislative e da accelerazioni
impresse da molteplici contingenze emergenziali. E su tale assetto, i
possibili effetti della riforma Nordio sono privi di ogni possibile
incidenza. La separazione delle carriere in alcun modo scalfisce gli
amplissimi poteri di cui i pubblici ministeri dispongono nella raccolta della
prova, nell’accertamento dei reati e nelle possibili misure di
contrasto o prevenzione dei reati. Autonomia e indipendenza della magistratura,
quali principi fondativi della nostra costituzione, non sono
minimamente lambiti dalla riforma. Neppure risulta intaccata
l’obbligatorietà dell’azione penale da cui, di fatto,  deriva
l’insindacabile potere del pubblico ministero di qualificare come atto
dovuto qualsiasi scelta discrezionale. Resta intatta, altresì. la
prerogativa riservata, in via esclusiva ai giudici, di sollevare
questioni inerenti la costituzionalità delle leggi innanzi ad una
Corte composta per un terzo da componenti dell’ordine giudiziario.
Privilegio questo ignoto in altri ordinamenti. Per dettato
costituzionale, poi, al Ministro della giustizia- politicamente
un’anatra zoppa – restano affidati soltanto compiti di organizzazione
e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, con una facoltà
di promuovere l’azione disciplinare di fatto svilita dalla successiva
attribuzione del medesimo potere al Procuratore generale presso la
Corte di cassazione da cui è conseguita la progressiva atrofizzazione
della corrispondente iniziativa ministeriale.

 La separazione delle carriere tra giudici e pm,
lascia inalterato, altresì, il privilegio dei magistrati previsto
dalle leggi che hanno eliminato qualsiasi sbarramento rispetto ai
posti disponibili per l’effettivo esercizio delle funzioni, con
progressioni di carriera svincolate da ogni criterio selettivo, e
legate solo all’anzianità. Vantaggio sconosciuto a ogni altra carriera
statale. E neppure deve essere tralasciato che ai
magistrati non è precluso l’accesso ad incarichi extragiudiziari, ed a
ruoli centrali in apparati dello stato, con uffici legislativi, di
capo gabinetto dei ministeri, della presidenza del Consiglio e della
presidenza della repubblica militarmente occupati dalle toghe.

3) Sui rischi per la democrazia derivanti dalla possibile vittoria del
Si, sapientemente si tace sul fatto che la carriera unica, per le due
categorie giudicanti e inquirenti, è un retaggio del regime fascista.
Fu il fascismo a eliminare la separazione delle carriere tra giudici e
pubblici ministeri che era stata introdotta nel 1865 in epoca
liberale. Nella relazione del 30 Giugno 1941, firmata dall’allora
celeberrimo Ministro Grandi, si legge che la separazione delle
carriere avrebbe determinato” la formazione di veri e propri
compartimenti stagni nell’organismo della magistratura” e avrebbe
inoltre determinato effetti negativi sull’attività dei magistrati in
quanto, “ la formazione intellettuale e professionale del magistrato,
lungi dall’essere turbata è, invece, avvantaggiata dall’esercizio di
entrambe le funzioni, che offre il modo di perfezionarsi in tutti i
campi del diritto”. Di certo l’appartenenza di giudici e pubblici
ministeri al medesimo ordine era di certo una soluzione coerente con
la struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale
fascista, introdotto con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, noto
anche come codice Rocco- Mussolini. Si trattava di un codice
procedurale che presupponeva la prevalenza della fase, scritta e
segreta, delle indagini nella quale era riservato unicamente al
pubblico ministero il potere di raccogliere la prova, con compressione
della difesa, sia nella fase preliminare che in quella del giudizio.
Nel 1989 il codice Rocco è stato sostituito dall’attuale codice di
procedura penale che reca la firma Ministro, partigiano e
antifascista, Giuliano Vassalli. Il codice Vassalli fu elaborato dalla
commissione ministeriale presieduta dal prof. Avv.  Giandomenico
Pisapia – candidato nel 1994 con l’Alleanza dei progressisti, e padre
di Giuliano Pisapia che diventerà Senatore e sindaco di Milano come
esponente di Rifondazione comunista. Il codice antifascista ha
introdotto il sistema cosiddetto sistema accusatorio, fondato sul
principio della parità delle parti, in cui la posizione del Pubblico
ministero, ossia dell’organo che sostiene l’accusa, non dovrebbe
essere ancora soverchiante rispetto alla difesa.

Il codice accusatorio costituisce quindi l’antecedente storico
dell’attuale riforma ed avrebbe quindi, sin da subito, imposto che il
Pm fosse tenuto distinto da quello giudicante, per preservare le
garanzie di imparzialità del giudice.  Vero è che  molti
processualisti, all’epoca della sua approvazione – tutti antifascisti
– Vassalli, Cordero, Conso – sin dall’entrata in vigore dei nuovo
codice, osservarono che un processo di parti, senza separazione delle
carriere, sarebbe rimasta un’opera incompiuta. Piuttosto che un pericolo per la democrazia, la riforma costituisce un passo avanti verso la defascistizzazione del sistema giudiziario.

Per fare un esempio storico, universalmente noto, di processo
accusatorio si pensi al processo a Gesù. A sostenere l’accusa contro
Cristo era il sommo sacerdote,  espressione del Sinedrio, ed a
svolgere funzioni di giudicante era il governatore Pilato, espressione
del Pretorio e, quindi, dell’Impero.  Non deve sorprendere allora che
proprio sull’ultimo numero di Civiltà cattolica, la storica rivista
della Compagnia di Gesù, sia apparso un articolo a firma di Giovanni
Cucci e Michele Faioli, che inquadra correttamente l’oggetto  del
contesa referendaria.

Sulla rivista romana, la cui pubblicazione riceve l’imprimatur della
segreteria di stato vaticana, sono stati autori di matrice gesuitica
ad esprimere, con grande consapevolezza storico giuridica, che “la
Riforma Nordio  va “ contestualizzata in un percorso storico
legislativo che dura da quasi quarant’anni, le cui radici affondano
nella transizione dal modello inquisitorio a quello accusatorio e nei
successivi,  ripetuti tentativi di riequilibrare i poteri
costituzionali tra accusa e difesa”.

Del resto se chi accusa e chi giudica continuassero a condividere
carriere, formazione, organi di autogoverno e autodisciplina, in una
corporazione dove la degenerazione correntocratica è divenuta
totalizzante,  l’imparzialità del Giudice rischierebbe di restare
eternamente un vuoto enunciato.

Il vero pericolo derivante dalla riforma Nordio consiste, invece. nel
ridimensionamento del potere delle correnti interne alla magistratura.
Queste ultime, per effetto dell’introduzione del sorteggio nella
designazione dei componenti del CSM sdoppiato, si vedranno deprivate
della capacità di determinare le carriere degli appartenenti
all’ordine giudiziario perdendo la presa condizionante sull’autonomia
e l’indipendenza dei giudici.

Carmine Ippolito.

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