Non ci fu beatificazione più provvidenziale. La canonizzazione di Rosario Livatino, primo giudice beato dell’era moderna, cade nella fase più opaca della storia dell’Ordine giudiziario. Alla buona fede del credente qualcosa lascia pensare ad un’ indulgenza ad orologeria, ispirata, stavolta, davvero da una volontà superiore.
Il prestigio dell’ordine giudiziario, negli anni recenti, è risultato letteralmente squassato dal progressivo venire alla luce delle dinamiche sottese alla designazione dei vertici degli uffici giudiziari. Una vera e propria lotta delle investiture: la contesa, per l’assegnazione degli incarichi direttivi, ha impegnato i vertici delle correnti a negoziarne gli esiti in luoghi impropri e con esponenti di fazioni politiche. Il sostegno alle candidature si è rivelato finalizzato, in non rari casi, alla realizzazione di strategie e disegni cui l’ordine giudiziario sarebbe stato tenuto a rimanere estraneo e, comunque, super partes.
La Chiesa, nel frattempo, eleva agli onori degli altari un magistrato, nel mentre le indagini di talune Procure sprofondano nel baratro quel che ancora resta della fiducia nella giustizia.
Rosario Livatino, cade assassinato a Caltanisetta, a soli 38 anni, il 21 settembre 1990, sotto i colpi di un commando agli ordini della stidda agrigentina. Era nota la sua dirittura morale quale manifestazione sensibile, peraltro, della sua radicata fede e pratica religiosa.
I mafiosi di Palma di Montechiaro decisero la sua eliminazione. Sulla figura di Livatino, mai come in questa fase storica, occorre profondamente meditare. Nella biografia del martire – “Un Giudice come Dio comanda” ed. Il Timone, scritta da Alfredo Mantovano, Domenico Airoma e Mauro Ronco – si legge, tra l’altro, che: “la stima di cui godeva nel circondario di Agrigento era talmente elevata, nonostante l’età, che era stato designato per ben due volte segretario della sottosezione agrigentina dell’associazione nazionale magistrati, pur non condividendo la separazione in correnti e paventando il sospetto della politicizzazione che tale separazione poteva far nascere in qualcuno”. Vero è che Livatino non ebbe ad aderire mai ad alcuna corrente, e che soprattutto seppe cogliere il principale vizio che alligna sul fondo della questione morale che attualmente travolge il corpo giudiziario: una pretesa superiorità etica del magistrato che ne legittima una visione padrona del diritto: è tanto ricorrente quanto impropria la pretesa del giudice italiano secondo la quale vuoti normativi possono essere colmati andando oltre i confini dell’interpretazione, fino alla costante invenzione del diritto.
Vero è che il sistema della divisione in correnti interne della magistratura associata si è rivelato strumentale soprattutto a deviare il funzionamento della Giurisdizione dalle prerogative di autonomia, indipendenza ed imparzialità, piuttosto che a garantire la tutela ed il sereno esercizio della funzione da parte di ciascuno degli appartenenti all’ordine magistratuale.
La caduta della magistratura chiama in causa, però, l’evidente declino del senso dello stato ad ogni livello istituzionale nel nostro paese: l’ordine giudiziario non sarebbe caduto così in basso se non si fosse inceppato quel sistema di contrappesi al cui reciproco bilanciamento è affidato il funzionamento e l’equilibrio della struttura tripartita del moderno stato di diritto.
Non a tutti è chiaro che l’organo di autogoverno della magistratura è presieduto dal Capo dello stato e che, tra i membri del Consiglio, vi sono quelli cd laici, nominati dal Parlamento.
Nell’affidargli la presidenza del CSM, la Costituzione repubblicana ha inteso assegnare al Capo dello Stato un ruolo tutt’altro che formale al vertice della corporazione giudiziaria, ritenendo che il Presidente della Repubblica potesse esercitarlo meglio di chiunque altro sia per il prestigio del suo alto ufficio di supremo garante dell’ordine costituzionale e sia per la sua posizione di organo al di sopra delle parti. Di tali prerogative non sembra avere manifestato, nel corso del suo settennato, adeguata consapevolezza l’attuale inquilino del Quirinale, al secolo Sergio Mattarella, fu Bernardo.
L’inerzia del Quirinale si rivela addirittura tenace innanzi alla incredibile vicenda dei verbali disvelanti la possibile esistenza di una loggia segreta, denominata Ungheria. Tali verbali sono stati indebitamente consegnati dal pm titolare dell’indagine ad un componente del CSM, capo di una delle correnti più rappresentative della magistratura. Gli atti in questione, per “tatto istituzionale”, sarebbero stati oggetto di consegna diretta, riservatissima, presso l’abitazione privata del componente del CSM. Quest’ultimo, a sua volta, ne avrebbe parlato con il vice Presidente del Plenum, con il procuratore generale presso la Corte di Cassazione e costoro avrebbero assunto, tutti, l’arbitraria determinazione che, nel caso, “non si potevano seguire le vie formali”. Sicché il vice presidente del Plenum, a sua volta, recatosi al Quirinale, risulterebbe avere reso edotto, ma per mero pour parlé, il Consigliere giuridico della Presidenza della Repubblica delle scottanti rivelazioni di un avvocato faccendiere il quale, peraltro, nel segreto dell’istruttoria, avrebbe indicato, tra gli appartenenti alla loggia coperta, anche due membri in carica dello stesso CSM.
Il quesito sorge spontaneo: è previsto nell’ordinamento processuale vigente l’istituto del “tatto istituzionale”? Tale istituto legittima il ricorso a strumenti alternativi a quelli formali, ossia il ricorso a meccanismi non regolati dalla legge? Il ricorso alle “vie alternative a quelle formali” è consentito a tutti? O soltanto i magistrati possono ritenersi legibus solutus ( al di sopra della legge)?
Nei fatti succintamente compendiati ricorrono, verosimilmente, condotte di penale rilevanza (rivelazione di segreti di ufficio, ricettazione di verbali di illecita provenienza, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale, abuso d’ufficio) che attengono alla responsabilità dei singoli protagonisti della vicenda. Trattasi di attivita’ che non risultano scriminate dal cd “tatto istituzionale” e sulle quali sono in corso le indagini avviate da diversi uffici di Procura.
Vero è che gli atti di indagine compiuti dal pm, ai sensi del 329 cpp, sono coperti dal segreto istruttorio fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza. Di talché il pm, che ne avesse disvelato indebitamente il contenuto a soggetti non legittimati, si sarebbe reso responsabile del reato previsto e punito dall’art. 326 cp ( rivelazione di segreto d’ufficio).
Colui che poi, senza averne titolo, avesse ricevuto informalmente verbali istruttori, e ne avesse reso edotti dei contenuti, a sua volta, soggetti non legittimati a conoscerli, avrebbe portato a compimento il reato di ricettazione di cose di illecita provenienza oltre a quello di rivelazione di segreto d’ufficio. Quest’ultimo soggetto, rivestendo la qualità di pubblico ufficiale , quale membro del CSM e dell’ordine giudiziario, si sarebbe reso, altresì, responsabile del reato di cui all’art. 361 cp ( omessa denunzia da parte di pubblico ufficiale) per non aver sporto denunzia dei fatti indebitamente appresi in ragione del suo ufficio.
La questione però, risultando aver varcato la soglia delle sacre stanze del Quirinale, assume una diversa e più ampia rilevanza, proprio sotto l’evocato profilo della complessiva tenuta ordinamentale.
Il Capo dello stato, quale presidente del Consiglio superiore della magistratura, e quale supremo garante della Costituzione, non interviene e non batte ciglio. Non invoca, non esorta e non esige lo scioglimento del Csm più sfigato della storia repubblicana. Mattarella non vede, non sente e non parla.
La vicenda relativa alla cd loggia Ungheria, insieme a tutto quanto già emerso negli ultimi due anni, dalle chat dei magistrati, conferma che, all’interno del sistema delle correnti della magistratura, alligna una concezione, non solo consociativa, ma soprattutto deviata e cospirativa dell’istituzione giudiziaria. Pensano davvero i magistrati che quella della giustizia sia una questione privatistica? Pensano davvero i capi bastone che le “vie formali” vadano intraprese secondo il loro personale convincimento, ossia secondo criteri di matrice smaccatamente arbitraria? Se così fosse, gli uffici giudiziari, come cosa nostra, sarebbero cosa loro?
L’irresponsabilità del Capo dello stato espone colui che ricopre la suprema carica unicamente ai reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione, che pure sono reati a forma libera: possono essere commessi cioè anche per omissione. La messa in stato di accusa spetta però soltanto alle Camere – fossa comune dove giacciono, ormai, sepolte virtù e libertà repubblicane – e dove nessuno giammai prenderà l’iniziativa. E la lunga notte della giustizia perdura. Il sacrificio di Rosario Livatino resta un luminoso esempio, ma soprattutto un lontano ricordo.
Carmine Ippolito
PARLARE DI PUPAZZO MATTARELLA GARANTE MI STO DOMANDANDO DI COSA? AVEVA RAGIONE NONNO CARMINE QUANDO MI DICEVA LA MAGISTRATURA ITALIANA È TUTTA CORROTTA , CHE UOMO.
"Mi piace""Mi piace"